C.F.C. s.r.l. coadiuva il cliente per porlo nella condizione di
richiedere la restituzione dell'indebito oggettivo, rivendicando il
credito e/o il minor debito sia in sede stragiudiziale che in sede
giudiziale.
Inoltre C.F.C. s.r.l., tramite i propri consulenti legali, aiuta il
cliente nella valutazione del risarcimento del danno eventualmente
subito, nella redazione dell'istanza di accesso al mutuo previsto per le
vittime dell'usura dalla legge 108/1996 nonché nella redazione
dell'istanza di cui all'art. 20 legge 44/1999.
I benefici della sospensione dei termini sono plurimi e sul punto
si riporta il testo integrale:
"A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse
sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i
termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento
lesivo, degli adempimenti amministrativi e per il pagamento dei ratei
dei mutui bancari e ipotecari, nonché di ogni altro atto avente
efficacia esecutiva, sono prorogati dalle rispettive scadenze per la
durata di trecento giorni.
2. A favore dei soggetti che abbiano richiesto o nel cui interesse
sia stata richiesta l'elargizione prevista dagli articoli 3, 5, 6 e 8, i
termini di scadenza, ricadenti entro un anno dalla data dell'evento
lesivo, degli adempimenti fiscali sono prorogati dalle rispettive
scadenze per la durata di tre anni.
3. Sono altresì sospesi, per la medesima durata di cui al comma 1, i
termini di prescrizione e quelli perentori, legali e convenzionali,
sostanziali e processuali, comportanti decadenze da qualsiasi diritto,
azione ed eccezione, che sono scaduti o che scadono entro un anno dalla
data dell'evento lesivo.
4. Sono sospesi per la medesima durata di cui al comma 1
l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio di immobili e i termini
relativi a processi esecutivi mobiliari ed immobiliari, ivi comprese le
vendite e le assegnazioni forzate.
5. Qualora si accerti, a seguito di sentenza penale irrevocabile, o
comunque con sentenza esecutiva, l'inesistenza dei presupposti per
l'applicazione dei benefici previsti dal presente articolo, gli effetti
dell'inadempimento delle obbligazioni di cui ai commi 1 e 2 e della
scadenza dei termini di cui al comma 3 sono regolati dalle norme
ordinarie.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 si applicano
altresì a coloro i quali abbiano richiesto la concessione del mutuo
senza interesse di cui all'art. 14, comma 2, della legge 7 marzo 1996,
n. 108, nonché a coloro che abbiano richiesto l'elargizione prevista
dall'art. 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302.
7. Le sospensioni dei termini di cui ai commi 1, 3 e 4 e la proroga
di cui al comma 2 hanno effetto a seguito del provvedimento favorevole
del procuratore della Repubblica competente per le indagini in ordine ai
delitti che hanno causato l'evento lesivo di cui all'articolo 3, comma
1.
In presenza di piu' procedimenti penali che riguardano la medesima
parte offesa, anche ai fini delle sospensioni e della proroga anzidette,
e' competente il procuratore della Repubblica del procedimento iniziato
anteriormente.
7-bis.
Il prefetto, ricevuta la richiesta di elargizione di cui
agli articoli 3, 5, 6 e 8, compila l'elenco delle procedure esecutive in
corso a carico del richiedente e informa senza ritardo il procuratore
della Repubblica competente, che trasmette il provvedimento al giudice, o
ai giudici, dell'esecuzione entro sette giorni dalla comunicazione del
prefetto.
7-ter.
Nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti
dell'erario, ovvero di enti previdenziali o assistenziali, non sono
poste a carico dell'esecutato le sanzioni dalla data di inizio
dell'evento lesivo, come definito dall'articolo 3, comma 1, fino al
termine di scadenza delle sospensioni e della proroga di cui ai commi da
1 a 4 del presente articolo."